| DENOMINAZIONE
E SEDE
Art. 1
E’ costituita una Associazione denominata “IL TETTO CASAL
FATTORIA ONLUS”
Art. 2
L’Associazione ha sede in Roma.
FINALITÀ
Art. 3
ASSISTENZA E EDUCAZIONE
L’Associazione si propone di intraprendere iniziative atte ad intervenire
sul disagio minorile e giovanile, privilegiando le esperienze di concreta
e quotidiana condivisione.
Si propone la promozione di esperienze per l'accoglienza ed il pieno sviluppo
delle potenzialità di bambini, ragazzi e giovani che vivono situazioni
di sofferenza, quali difficoltà sociali e familiari, o disabilità
fisica, psichica o sensoriale, nella convinzione che l’accoglienza
e l’azione educativa coscientemente condotte possano dare un contributo
importante alla soluzione di tali problemi.
Art. 4
FORMAZIONE
L’Associazione ha altresì lo scopo di formare soggetti occupati
e disoccupati, con particolare, ma non esclusivo, riferimento per le persone
in condizioni di svantaggio o difficoltà socio-economiche.
Art. 5
IMPEGNO INTERNAZIONALE
L’Associazione promuove attività di cooperazione allo sviluppo,
progetti di assistenza, sostegno all’infanzia e formazione, con
particolare attenzione verso le esigenze dei paesi del sud del mondo,
anche attraverso la collaborazione con altri organismi.
Art. 6
NATURA DELL’ASSOCIAZIONE
“IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS” è un’Associazione
di volontariato che non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per
fini di solidarietà sociale.
L'Associazione destina i proventi da eventuali attività accessorie
di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali
alla promozione delle sue finalità. L'associazione destina eventuali
avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con
espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di
esercizio tra i soci, anche in forma indiretta.
Essa si basa sull’impegno volontario, spontaneo, gratuito e continuo
dei suoi membri, fondato sulla convinzione che il volontariato, quando
non si limiti ad interventi meramente assistenziali e suppletivi delle
carenze delle strutture istituzionali, abbia un alto valore educativo
e di testimonianza.
Per questo motivo le cariche sociali all’interno dell’associazione
sono ricoperte a titolo intermente gratuito.
L’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari
al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l'attività svolta.
Eventuali prestiti di somme di denaro per le necessità dell'associazione,
da parte di un socio, si intendono infruttiferi. Potranno essere corrisposti
dei rimborsi spese.
ATTIVITA’ E STRUMENTI
Art. 7
L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute
necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• promuove e gestisce comunità familiari di accoglienza,
offrendo risposte differenziate e mirate alle diverse esigenze del disagio
e alle richieste di ospitalità
• realizza attività educative e ludico-ricreative, volte
ad integrare i percorsi scolastici e di formazione professionale, anche
a scopo di riabilitazione;
• gestisce e organizza corsi di formazione, aggiornamento e orientamento
scolastico e/o professionale per giovani, lavoratori svantaggiati ed altre
categorie deboli sul mercato del lavoro;
• istituisce borse di studio e borse lavoro;
• organizza attività di studio e di sensibilizzazione, culturali
ed editoriali, nell’ambito dei settori nei quali opera;
• promuove la collaborazione con gli Enti Pubblici per il raggiungimento
degli scopi sociali;
• promuove e partecipa come socio a cooperative di solidarietà
sociale finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone in
difficoltà;
I SOCI
Art. 8
Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono
le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
I membri dell’Associazione motivano la loro appartenenza all’Associazione
stessa sulla base di una scelta di partecipazione ad un progetto comune
tendente all’eliminazione delle situazioni di emarginazione presenti
nella società, nella convinzione che l’accoglienza e l’azione
educativa coscientemente condotte possano dare un contributo determinante
alla soluzione di tali problemi.
Quali che siano le motivazioni profonde che ispirano tale scelta, siano
cioè esse motivazioni di carattere religioso, politico o morale,
esse hanno come matrice comune l’affermazione del principio della
fratellanza fra gli uomini, e l’auspicio della collaborazione fra
tutti coloro che, animati da buona volontà, si adoperano per la
costruzione di un mondo più giusto.
Art. 9
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione
delle domande è deliberata dal consiglio direttivo che delibera
insindacabilmente. Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio dell'anno
in cui la domanda è accolta.
La qualità di associato e i relativi diritti sono strettamente
personali e non sono trasferibili.
L'appartenenza all'Associazione, al rispetto delle decisioni prese dagli
organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta
l’obbligo di versare una quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea
su proposta del Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota annuale è elemento di decadenza
dall’Associazione.
Art. 10
I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza
o esclusione.
Può recedere il socio che non si consideri più in grado
di collaborare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso è
registrato dal Consiglio Direttivo, tenendo conto degli impegni che il
socio ha in corso con l’Associazione.
Decade il socio:
• che non abbia versato la quota associativa;
• nel caso di persone giuridiche, per cessazione delle attività.
La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata
dall’Assemblea.
Può essere escluso il socio:
• che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
• che svolga attività in contrasto con quelle dell’Associazione;
• che non osservi le deliberazioni degli organi sociali;
• che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi
assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che
al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare
l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni
per eventuali controdeduzioni.
Contro i provvedimenti di carattere disciplinare l’interessato può
ricorrere all’assemblea.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non
dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Art. 11
Tutti i soci, purché in regola con le quote sociali dell'anno in
corso, hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni
esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli
organismi associativi.
Art. 12
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni
degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative.
ORGANI
Art. 13
Sono organi dell’Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio
Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario generale,
il Collegio dei Sindaci.
Nell’individuazione delle funzioni statutarie ed operative e nella
composizione degli organi l’Associazione si impegna a promuovere
una presenza equilibrata tra i generi.
L'ASSEMBLEA
Art. 14
L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’Associazione.
È convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per
l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, ogni
volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando sia
fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci purché in regola
con i versamenti delle quote associative.
Art. 15
La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici)
giorni prima della data della riunione, mediante affissione dell'avviso
in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività
associative.
In alternativa è ammessa la convocazione per mezzo di avviso consegnato
a mano, ovvero raccomandata a/r, fax o posta elettronica presso l’indirizzo
comunicato dal socio.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della
prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
Art. 16
In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con
la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a
maggioranza dei presenti.
Art. 17
Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci.
Ogni socio può farsi rappresentare per delega da un altro socio;
la delega deve essere scritta e nessun socio può rappresentare
per delega più di due soci.
Art. 18
L'assemblea ordinaria dei Soci:
• fissa le linee programmatiche dell’Associazione, decide
sul numero dei Consiglieri di cui si compone il Consiglio Direttivo;
• procede alla nomina del Presidente, dei Consiglieri e del Collegio
dei Sindaci;
• approva le relazioni ed i bilanci, preventivo e consuntivo, presentati
dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Sindaci;
• ratifica l’ingresso o l’esclusione dei soci deliberata
dal Consiglio Direttivo;
• determina l’importo della quota associativa annuale e di
eventuali altri contributi;
• delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio
Direttivo;
• delibera sui ricorsi dei soci attraverso i provvedimenti di carattere
disciplinare del Consiglio Direttivo.
Deve essere convocata per l’approvazione del bilancio entro il mese
di marzo di ciascun anno.
Art. 19
L'assemblea straordinaria dei Soci:
• delibera sulle modifiche all’Atto costitutivo e allo Statuto;
• delibera sulla responsabilità e sull’eventuale decadenza
del Consiglio Direttivo, e procede alla rielezione del Consiglio nella
stessa seduta;
• delibera circa lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione
del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.
Per questo tipo di delibere, che devono essere argomento specifico all’ordine
del giorno, la maggioranza richiesta è dei due terzi dei presenti.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 20
Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo del Associazione. E’
nominato dall’assemblea e dura in carica tre anni. I componenti
del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove)
membri ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Vicepresidente e il
Segretario Generale dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è
presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera a maggioranza
dei presenti.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare
i 2/3 dei suoi componenti. In questo caso l'assemblea, convocata dai membri
ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria del Associazione.
A titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:
• delibera in merito all’attività dell’Associazione
secondo le linee programmatiche fissate dall’assemblea
• fissa la data dell'assemblea annuale;
• redige il bilancio consuntivo e preventivo; dal bilancio consuntivo
devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
• predispone la relazione sociale;
• stabilisce il regolamento ed il relativo trattamento economico
per il personale impiegatizio dipendente dall’Associazione;
• delibera sulla scelta dei tecnici;
• delibera sulle domande di ammissione all’Associazione in
qualità di socio e sul recesso, la decadenza e l’esclusione
dei soci ai sensi dell’art. 10 dello statuto;
• assume, in nome e per conto dell’Associazione, impegni finanziari
con Istituti di Credito ed Enti per il raggiungimento delle finalità
dell’Associazione stessa;
Tali poteri possono essere delegati in tutto o in parte al Presidente
e, solo in parte, al Segretario. Nel verbale di delega devono essere indicati
i poteri delegati.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l’anno, su convocazione
del Presidente (o in sua assenza dal Vicepresidente) da inviarsi, anche
a mezzo fax o posta elettronica, con almeno sette giorni di anticipo,
ovvero ogni qual volta il Presidente, o almeno la metà dei membri,
lo riterrà necessario.
IL PRESIDENTE
Art. 24
Il Presidente:
• partecipa al Consiglio Direttivo con diritto di voto e ne dirige
i lavori, resta in carica quanto quest’ultimo;
• ha la rappresentanza legale e giudiziale e la firma legale dell’Associazione;
• a lui il Consiglio Direttivo può delegare, in tutto o in
parte, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nel verbale
di delega devono essere indicati i poteri delegati. In caso di impedimento
o assenza i compiti del Presidente sono assolti dal Vicepresidente;
• su proposta del Segretario Generale nomina e revoca il personale
dipendente;
• accetta quanto è offerto e devoluto all’Associazione,
riferendone al Consiglio Direttivo;
• stipula le convenzioni con gli organismi che affidano all’Associazione
la gestione di attività o iniziative relative ai suoi fini istituzionali.
IL SEGRETARIO GENERALE
Art. 25
Il Segretario Generale:
• sovrintende all’andamento tecnico e amministrativo;
• propone al Presidente i provvedimenti relativi al personale dipendente
dell’Associazione;
• espleta tutti i compiti necessari al buon andamento dell’Associazione
non espressamente attribuiti al Consiglio Direttivo e al rappresentante
legale dell’Associazione.
I CONSIGLIERI
Art. 26
Ciascun consigliere ha l’incarico di occuparsi di un determinato
settore di attività a favore dell’Associazione, e ne è
responsabile di fronte al Consiglio Direttivo e all’assemblea dei
Soci.
IL COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 27
Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri all’interno dei
quali viene eletto un Presidente. E’ nominato dall’assemblea
e dura in carica tre anni. I componenti del Collegio dei Sindaci sono
rieleggibili.
Art. 28
Il Collegio dei Sindaci:
• controlla ed esamina almeno semestralmente i libri contabili e
il contenuto della cassa;
• presenta all’assemblea una relazione sul bilancio e sulle
attività finanziarie dell’Associazione.
IL PATRIMONIO
Art. 29
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote
associative versate dai Soci, da contributi, da donazioni, elargizioni
e proventi di qualsiasi natura e specie, e da eventuali beni di proprietà
dell’Associazione.
Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti
tra i Soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini
istituzionali.
Art. 30
L'esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo,
o un rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Il Consiglio Direttivo dovrà altresì predisporre, in ogni
esercizio, un bilancio preventivo, in cui rappresentare, con prudenza,
le entrate e le spese, nonché l’eventuale avanzo o disavanzo
di gestione previsto per l’esercizio successivo.
Tale bilancio preventivo deve essere sottoposto all’approvazione
dell’assemblea prima della chiusura di ogni esercizio.
SCIOGLIMENTO
Art. 31
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta
del Consiglio Direttivo, dall'assemblea straordinaria dei Soci, la quale
nominerà anche i liquidatori.
L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni
di volontariato che perseguono fini di utilità sociale, individuate
dall'assemblea dei Soci.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 32
I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione
di tutte le controversie sia tra soci che tra Associazione e soci che
insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle
disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti
e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.
Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato
dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte
ed il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza
di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.
REGOLAMENTI INTERNI
Art. 33
Possono essere redatti appositi regolamenti interni per meglio disciplinare
l’organizzazione dell’Associazione ed il regolare svolgimento
della sua attività, oltre che per trattare specifiche questioni
non riportate nel presente statuto. Una volta redatti i regolamenti il
Consiglio Direttivo li sottopone alla prima Assemblea Ordinaria che può
approvarli.
NORME FINALI
Art. 34
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alle disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.
L’Associazione “il tetto” è stata costituita
in Roma il 12 luglio 1984. L’assemblea dei Soci il 25 marzo 2007
ha modificato la denominazione dell’Associazione in “IL TETTO
CASAL FATTORIA ONLUS”.
Il presente statuto così modificato, che si compone di 34 articoli,
è stato approvato dall'assemblea dei Soci il 25 marzo 2007.
|